Disabili - Circolare Ministeriale 24 novembre 1999 n.76
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Circolare Ministeriale 24 novembre 1999 n.76
"Assunzioni
obbligatorie. Prima definizione delle competenze degli uffici centrali e periferici a
seguito del trasferimento di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro dallo
Stato alle Regioni e alle Province."
Con riferimento al
trasferimento di funzioni indicato in oggetto, si forniscono talune necessarie, iniziali
precisazioni relative alla odierna ripartizione delle competenze tra questa
amministrazione e i nuovi servizi per limpiego in materia di collocamento
obbligatorio.
Elenchi, graduatorie e
procedure di iscrizione e di avviamento
Sono trasferite alle
Province i compiti di tenuta e aggiornamento degli elenchi degli appartenenti alle
categorie protette e, conseguentemente, la titolarità delle procedure di iscrizione nei
predetti elenchi nonché di quelle relative allavviamento, secondo quanto previsto
dalla vigente disciplina sostanziale in materia. Considerata la condizione di particolare
disagio degli utenti di tale servizio, diventa ancor più essenziale raccomandare la
continuità delle operazioni relative, dintesa con Regioni e Province.
Con particolare
riferimento alle categorie protette iscritte negli Albi professionali, che in base alla
normativa vigente mantengono il carattere nazionale, anche se lavviamento è
articolato a livello regionale, si fa presente che, per quanto riguarda i centralinisti
non vedenti e i terapisti della riabilitazione non vedenti, le relative iscrizioni
continueranno a essere comunicate a questo Ministero per laggiornamento del relativo
Albo e lespletamento dei compiti di certificazione, secondo lattuale
procedura; per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le iscrizioni
allAlbo nazionale continuano ad essere effettuate da questa amministrazione
centrale, che ne informerà, ai fini dellinserimento negli elenchi e del successivo
avviamento, i servizi di collocamento di residenza delliscritto. Per i predetti
adempimenti, nellattuale fase di prima operatività, si prega di assicurare la
massima collaborazione nei confronti dei nuovi servizi competenti.
Attività di
autorizzazione
A decorrere dalla data
del trasferimento di funzioni, i procedimenti relativi alle richieste di autorizzazione di
sospensione degli obblighi occupazionali e di esonero parziale, ferma restando
lattuale regolamentazione normativa degli istituti, dovranno essere presentati ai
servizi delle province territorialmente competenti rispetto allunità produttiva per
la quale si chiede la sospensione.
Si evidenzia che nel
provvedimento di decisione dovrà comparire, a norma di legge, lindicazione
dellorgano (regionale), gerarchicamente sovraordinato, cui rivolgere eventuale
domanda di riesame del provvedimento e i termini di presentazione del ricorso medesimo,
ferma restando anche lindicazione delle modalità di gravame in via giurisdizionale.
Le Direzioni provinciali del lavoro continueranno a istruire le domande presentate prima
di tale data.
Per quanto concerne le
autorizzazioni alla compensazione territoriale, le stesse, in virtù dei contenuti di
politica occupazionale a livello nazionale, continueranno per ora a essere attratte nella
competenza statale, con possibilità di riesaminare tale assetto al momento
dellentrata in vigore della legge di riforma in materia di inserimento lavorativo
dei disabili, per i necessari adeguamenti al generale contesto.
Quanto allistituto
della gradualità delle assunzioni (legge 236/1993), rimanendo intatta la normativa
procedurale e sostanziale, che attribuisce la titolarità della potestà autorizzatoria a
questo Ministero, la scrivente provvederà ad adempiere alle consuete incombenze di
notifica dei provvedimenti di decisione nei confronti delle province interessate.
Convenzioni
La stipula di convenzioni
ai sensi dellarticolo 17 della legge n. 56 del 1987 dovrebbe costituire lo strumento
privilegiato di inserimento lavorativo dei disabili, soprattutto nellodierna fase di
transitorietà dal vecchio al nuovo regime. Pertanto, si invitano gli uffici a voler
fornire ogni possibile disponibilità a collaborare con i nuovi servizi istituiti dalle
Regioni al fine di assicurare la piena operatività dellistituto.
Ricorsi
Con il passaggio delle
funzioni di collocamento alle Regioni e alle Province, questa amministrazione gestirà
unicamente lo stralcio del contenzioso in essere alla data sopra citata. Pertanto, si
invitano le Direzioni in indirizzo a effettuare una sollecita ricognizione delle pratiche
a oggi pendenti, comunicando con ogni possibile urgenza il numero delle istruttorie ancora
in fase di definizione e trasmettendo con immediatezza eventuali ricorsi, già presentati
direttamente alle Direzioni medesime, come fino a oggi frequentemente si è verificato.
Particolare evidenza riveste la questione della legittimazione passiva di questa
amministrazione, che, dalla data del definitivo trasferimento di funzioni, spetta alle
Regioni, cui, per tale effetto, deve riconoscersi la rappresentanza in giudizio nelle
cause incardinate dinanzi al giudice ordinario e amministrativo.
Si precisa che le
suddette indicazioni spiegano la loro validità unicamente con riferimento al processo di
decentramento amministrativo in atto; successivi interventi sugli attuali assetti in
materia di assunzioni obbligatorie, di carattere sostanziale e procedurale, saranno posti
in essere per consentire il funzionamento a regime del nuovo sistema delineato dalla
disciplina di riforma delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1999, che,
comè noto, entrerà in vigore il 18 gennaio 2000.
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